In tutti i sabati di luglio, i camion non potranno circolare dalle 8.00 alle 16.00 e saranno interdetti anche venerdì 21 e 28, dalle 16.00 alle 22.00. Il divieto del venerdì proseguirà anche il 4 e 11 agosto, sempre dalle 16.00 alle 22.00. Pure in tutti i sabati di agosto i veicoli industriali non potranno circolare: dalle 8.00 alle 22.00 il 5 e 12 agosto e dalle 8.00 alle 16.00 il 19 e 26 agosto. A questi divieti si aggiunge quello di martedì 15 agosto, dalle 7.00 alle 22.00. Restano ovviamente in vigore tutti i divieti domenicali, che in estate iniziano alle 7.00 e terminano alle 22.00. A settembre si tornerà alla normalità, ossia con i soli divieti della domenica, che quest’anno cadono il 3, il 10, il 17 e il 24 del mese.
Il divieto non si applica in caso di trasporto intermodale anche se avviene anche nei confini nazionali. Il divieto non si applica a tutti i veicoli adibiti al trasporto di alimenti per animali di allevamento, ai veicoli che necessitano di intervento di riparazione in un’officina fuori dal centro abitato in cui ha sede l’impresa. Allo stesso modo non si applica ai veicoli che compiono il tragitto di rientro alla residenza dell’autista o alla sede dell’azienda purché non lontano più di 50 km al momento dell’inizio del divieto e a tutti quelli che trasportano dispositivi di protezione individuale, prodotti per la prevenzione del contagio e prodotti per igienizzazione di ambienti e abbigliamento. Per i veicoli provenienti dall’estero, muniti di idonea documentazione che certifichi l’origine del viaggio e la destinazione del carico, l’orario di inizio del divieto è posticipato di 4 ore. Se c’è un solo conducente e il suo periodo di riposo giornaliero termina dopo l’inizio del divieto, il posticipo di 4 ore decorre dal termine del periodo di riposo. Per i veicoli diretti all’estero, sempre muniti di idonea documentazione che certifichi la destinazione del carico, l’orario di termine del divieto è anticipato di 2 ore. Vaticano e San Marino sono considerati come territorio italiano. Per i veicoli provenienti dalla Sardegna, moniti di documentazioni attestante origine e destinazione del carico, l’orario di inizio del divieto è posticipato di 4 ore, per quelli diretti all’isola è anticipato di 4 ore, per quelli che circolano per la Sardegna (ma non provengono dalla Sardegna) l’orario di inizio del divieto è posticipato di 4 ore e, infine, per i veicoli diretti ai porti sardi per l’imbarco il divieto non si applica. Per i veicoli che circolano per la Sicilia (ma non provengono dalla Sicilia) dopo il traghettamento, l’orario di inizio del divieto è posticipato di 4 ore. Se i veicoli sono diretti ai porti siciliani per l’imbarco, il divieto non si applica. Sono sempre esclusi da deroga i veicoli da/per la Calabria che passano dai porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, ma a essi sono riconosciuti un posticipo dell’orario di inizio del divieto di 2 ore e un anticipo dell’orario di termine del divieto di 2 ore. la deroga si applica sempre in caso di comprovata documentazione. Per quanto riguarda i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale definiti dalla legge del 4 agosto 1990 n° 240 è previsto un anticipo sul termine del divieto di 4 ore. Ci sono, poi, agevolazioni e deroghe speciali per il trasporto intermodale, per i veicoli appartenenti a determinati Enti, come la Croce Rossa o la Protezione Civile, per alcune tipologie di merci come i giornali, i farmaci e l’ATP. Per tutte queste categorie, l’elenco dettagliato è riportato sul decreto stesso.