Chiunque percorra quotidianamente le nostre strade ha, purtroppo, avuto modo di restare coinvolto in un sinistro stradale. Tale rischio, anche solo per ragioni di probabilità, è maggiormente presente per gli operatori del settore dell’autotrasporto, per i quali la circolazione di veicoli su strada costituisce la natura stessa della propria professione. È dunque opportuno che gli stessi abbiamo ben chiaro il comportamento da tenere in caso di sinistro, le relative responsabilità in sede civile (e, in alcuni casi, penale) e le procedure da seguire per ottenere il risarcimento dei danni dalle compagnie di assicurazione.
Il conducente che dovesse rimanere coinvolto in un sinistro stradale ha, innanzitutto, l’obbligo morale, prima ancora che giuridico, di fermarsi e prestare soccorso agli eventuali feriti. In caso contrario, potrebbe essere contestato il reato di omissione di soccorso previsto dall’art. 189 Codice della Strada che, in caso di danni alle persone, prevede una responsabilità penale ed è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni, oltre alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni.
A seguito del sinistro, i conducenti devono scambiarsi le rispettive generalità e le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori (come, a titolo esemplificativo, i dati delle proprie polizze assicurative per la RCA). Qualora non vi sia disaccordo in merito alla dinamica del sinistro e alle rispettive responsabilità, i conducenti potranno compilare congiuntamente il modulo CAI (Constatazione Amichevole d’Incidente). Nei casi in cui, invece, i conducenti non siano concordi nell’attribuzione della responsabilità, è sempre consigliabile rivolgersi alle Forze dell’Ordine. Le autorità interverranno sul luogo del sinistro al fine di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, eseguendo i relativi rilievi e raccogliendo le dichiarazioni dei conducenti e di eventuali testimoni.
A seguito dell’incidente, è necessario provvedere prontamente alla denuncia del sinistro alla propria compagnia assicuratrice, che aprirà la relativa pratica.
Il danneggiato in un sinistro stradale con ragione ha sempre il diritto di richiedere e ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza dell’incidente, sia sotto il profilo del danno materiale (ad esempio danni all’autoveicolo, danni alle merci trasportate, perdite economiche derivanti dal mancato utilizzo del mezzo durante il periodo di riparazione), sia dell’eventuale danno fisico (a tal riguardo, oltre al danno biologico propriamente detto, il danneggiato ha diritto a ottenere anche il rimborso delle eventuali spese mediche sostenute), patrimoniale o di altra natura.
L’ammontare del risarcimento del danno riconosciuto al danneggiato varia, in misura percentuale, in base all’eventuale concorso di colpa di quest’ultimo nella causazione del sinistro. Così, di regola il conducente che andrà esente da qualsiasi responsabilità otterrà un risarcimento del danno nella misura pari al 100%, mentre chi ha l’esclusiva responsabilità nella causazione di un sinistro non avrà diritto ad alcun risarcimento.
Diverso è il discorso per i passeggeri (chiamati, in gergo tecnico, “terzi trasportati”), per i quali non si valuta la percentuale di colpa del conducente del veicolo sui quali viaggiavano al momento del sinistro. Dunque, il terzo trasportato sul veicolo il cui conducente ha l’esclusiva responsabilità del sinistro ha, in linea di massima, il diritto a ottenere comunque l’integrale risarcimento del danno. Tuttavia, il risarcimento al passeggero potrebbe essere ridotto o negato qualora lo stesso abbia tenuto una condotta (esterna e ininfluente alla ripartizione delle responsabilità tra i conducenti di veicoli coinvolti) tale da aver provocato (o contribuito ad aggravare) il proprio danno (si pensi al caso tipico del passeggero che viaggia con la cintura di sicurezza non allacciata).
In base ai principi generali del diritto civile, il soggetto tenuto a risarcire il danno è il danneggiante, dunque, nel caso di sinistro stradale, il conducente del veicolo responsabile dell’incidente. L’art. 2054 c.c. prevede che, in caso di danni derivanti dalla circolazione stradale, anche il proprietario del veicolo è tenuto, in solido con il conducente, a risarcire il danno, salvo che non provi che la circolazione del mezzo è avvenuta contro la sua volontà.
Come è ben noto, tuttavia, nel nostro ordinamento vige l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile per i veicoli a motore senza guida di rotaie (art. 193 Codice della Strada e art. 122 Codice delle Assicurazioni Private). Dunque, nella generalità dei casi, sarà la compagnia assicuratrice a corrispondere direttamente il risarcimento al danneggiato.
Il Codice delle Assicurazioni private prevede due procedure distinte per il risarcimento del danno da parte delle compagnie, che variano in base all’entità dei danni e al numero dei veicoli coinvolti. Solo nel caso in cui il sinistro abbia visto coinvolti esclusivamente due veicoli a motore immatricolati in Italia e si siano verificati solo danni materiali e/o danni fisici non superiori a nove punti percentuali di invalidità permanente (c.d. “micro-permanenti”), il danneggiato non verrà risarcito dalla compagnia assicuratrice del veicolo di controparte, bensì dalla propria compagnia. È la procedura del cosiddetto “indennizzo diretto”, prevista dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private, che si applica qualora le compagnie dei due veicoli coinvolti aderiscano alla Convenzione CARD (di cui fanno parte tutte le maggiori imprese assicuratici e buona parte di quelle minori). In tutte le altre ipotesi (ad esempio, sinistro con tre o più veicoli, sinistro con veicolo estero, sinistro con danni fisici superiori a nove punti di invalidità personale), il risarcimento del danno andrà richiesto alla compagnia assicuratrice del danneggiante.
In ogni caso (sia nella procedura di indennizzo diretto che in quella ordinaria), la compagnia procederà con la nomina di un proprio perito e di un medico legale fiduciario (in caso di danni fisici), per valutare l’entità dei danni. Il danneggiato ha l’onere di sottoporsi agli accertamenti medici richiesti dalla compagnia (così come di consentire l’accesso al perito per visionare il mezzo incidentato), in caso contrario quest’ultima potrà non dare corso alla procedura di risarcimento stragiudiziale.
È sempre consentito al danneggiato rivolgersi a propri consulenti per la predisposizione di una perizia medico legale e di una relazione di stima dei danni materiali (con riguardo a questi ultimi, è spesso sufficiente il preventivo di riparazione del mezzo da parte di un’autofficina). Chi è in possesso di tali documenti potrà, infatti, verificare la correttezza della quantificazione del danno da parte dei fiduciari della compagnia e, in caso di discrepanze, intavolare delle trattative al fine di ottenere un risarcimento congruo.
Per la gestione di tali trattative è sempre consigliabile rivolgersi a degli esperti, come uno studio legale specializzato nel settore, che ben conoscano le normative in materia e le procedure adottate dalle compagnie di assicurazione. Tale raccomandazione è, a maggior ragione, ancora più valida quando vi siano delle contestazioni in merito a un eventuale concorso di colpa o qualora si tratti di risarcimenti di elevato valore economico. Solo così, infatti, il danneggiato potrà avere la certezza di aver ottenuto il giusto risarcimento, tutelando così appieno i propri diritti.