Il caro carburanti si fa sentire anche durante il periodo estivo e così il portafoglio dei consumatori è sempre più danneggiato ma il Tar del Lazio ha preso una decisione in ottica di tutela dei cittadini. Dall’1 agosto, infatti, è scattato l’obbligo per le stazioni di rifornimento di esporre il prezzo medio dei carburanti.
Dal 24 luglio sono partiti i nuovi obblighi di comunicazione al Ministero delle imprese e del Made in Italy riferite ai prezzi di vendita al pubblico di diesel e benzina. Ogni impianto dovrà quindi esporre le cifre dedicate agli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione e uso civile. La comunicazione dev’essere fatta prima o contemporaneamente alle variazioni che siano in aumento o diminuzione e che indichino il prezzo praticato rispetto all’ultima cifra comunicata. La cadenza della diffusione delle informazioni dev’essere settimanale, entro l’ottavo giorno dagli ultimi numeri esposti, anche nel caso in cui non ci siano delle variazioni di prezzo.
Le associazioni dei gestori dei carburanti hanno protestato dopo aver ricevuto la notizia del respingimento da parte del Tar e hanno richiesto l’annullamento della misura che però è stato respinto. Secondo i proprietari dei distributori la misura sarebbe inutile e credono sia un ulteriore onere a loro carico.
I prezzi medi dovranno essere esposti dall’alto verso il basso, nell’ordine: gasolio, benzina e GPL che richiedono l’indicazione in euro per ogni litro. Dovranno poi essere specificate le cifre decimali fino alla terza. I prezzi medi sono calcolati con esclusivo riferimento alle seguenti tipologie di carburante: gasolio, benzina, GPL e metano. Per il primi due la modalità sarà “self service” mentre per i restanti viene consigliata l’opzione “servito”. L’esercente, secondo il Mimit, dovrà comunque esporre il cartello riportante il prezzo medio degli stessi prodotti venduti sugli altri impianti in modalità self, anche se il prodotto in quella formula non è presente nello specifico impianto.
Il cartello con i prezzi deve essere esposto all’interno dell’area di rifornimento, rispettando la sicurezza ma rendendolo visibile. Per quanto riguarda gli orari dovranno essere mostrati entro le ore 8,30 se l’orario di apertura è precedente o contestuale alle ore 8,30, sempre entro le ore 10,30 in caso di apertura dell’impianto 24 ore su 24 e qualora l’orario di apertura sia successivo alle ore 8,30, entro le due ore successive all’apertura.
In caso di violazione dell’obbligo di esposizione del prezzo medio, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 2.000, tenuto conto anche del livello di fatturato dell’esercente.